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Nuove aperture e integrazione del Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19

Di Viviana Bellezza

protocollo-sicurezza-LPavvocatiCon la pubblicazione del nuovo DPCM del 26 aprile 2020 il Governo ha avviato la c.d. “Fase 2” dell’emergenza sanitaria dal Covid-19, contenente, tra l’altro, nuove regole per la ripresa di determinate attività produttive industriali e commerciali.
Le imprese le cui attività non sono sospese e quelle per cui è prevista la riapertura (secondo il calendario di cui al predetto DPCM) dovranno rispettare, oltre agli altri due atti richiamati dal decreto, il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (di seguito, “Protocollo”), firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, avente validità generale e allegato al medesimo DPCM.
Una delle principali novità del decreto è rappresentata dall’art. 2, comma 6, secondo il quale la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il principio era già stato introdotto nel Protocollo di sicurezza del 24 aprile con cui venivano confermate tutte le misure di prevenzione del contagio previste nella prima versione del 14 marzo e si integrava il relativo contenuto sulla scorta delle indicazioni tecniche elaborate dall’INAIL con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 23 aprile.
Tenendo a mente l’obiettivo del Protocollo condiviso, ossia fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19, si riportano di seguito le ulteriori integrazioni apportate – suddivise per paragrafi:

1. Informazione e ingresso in azienda
Viene introdotto uno specifico impegno da parte dell’azienda a fornire ai lavoratori l’informazione sulle misure adottate e sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), sulla base delle mansioni svolte e dei contesti lavorativi.
Con riferimento all’accesso presso l’azienda da parte di lavoratori guariti dall’infezione, sarà necessaria una comunicazione avente a oggetto una certificazione medica da cui risulta la “avvenuta negativizzazione” del tampone.
Peraltro, al fine di prevenire focolai epidemici, l’autorità sanitaria competente, nelle aree maggiormente colpite, potrà prevedere ulteriori specifiche misure sul punto e il datore di lavoro dovrà offrire la massima collaborazione.

2. Rapporti tra appaltatori e committenti
Il committente è tenuto a dare all’azienda appaltatrice piena informativa sul protocollo aziendale adottato, vigilando che tutti coloro che operano presso il sito aziendale ne rispettino appieno le disposizioni. L’appaltatore dovrà, allo stesso modo, dare immediata comunicazione al committente qualora i propri lavoratori, operanti nel sito produttivo, risultino positivi al tampone Covid-19 ed entrambe le aziende dovranno fornire massima collaborazione all’autorità sanitaria competente.

3. Sanificazione straordinaria
Al momento della riapertura dell’impresa, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, dovrà essere effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

4. Precauzioni igieniche, DPI idonei e persona sintomatica
I detergenti delle mani messi a disposizione dall’azienda devono essere accessibili a tutti i lavoratori e facilmente individuabili, anche mediante dislocazione di dispenser.
Peraltro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata e della mappatura delle diverse attività, l’azienda deve adottare DPI idonei e, per i dipendenti che operino in spazi comuni, deve prevedere l’utilizzo delle mascherine chirurgiche. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Integrando il contenuto del Protocollo con il “Documento tecnico” Inail emerge che la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento da considerare per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Nel caso in cui una persona presente in azienda manifesti sintomi, al momento dell’isolamento, ove già non lo fosse, dovrà immediatamente essere provvisto di mascherina chirurgica.

5. Organizzazione aziendale e spostamenti da e per il posto di lavoro
Anche durante la c.d. “Fase 2” deve essere favorito il lavoro a distanza garantito da adeguate condizioni di supporto al lavoratore; deve essere rispettato il distanziamento sociale anche mediante rimodulazione dei luoghi di lavoro o soluzioni innovative; potrà essere ridefinita l’articolazione del lavoro con orari differenziati e flessibilità oraria.
Al fine di evitare aggregazioni negli spostamenti da e per il luogo di lavoro, vanno incentivate forme di trasporto che permettano il distanziamento e favorito l’utilizzo di mezzi propri o navette.

6. Il ruolo del Medico competente e il reintegro dei lavoratori post infezione
In aggiunta a quanto in precedenza disposto, il Medico competente potrà suggerire l’adozione di mezzi diagnostici ritenuti utili al contenimento del virus e alla tutela dei lavoratori; potrà opportunamente essere coinvolto per l’identificazione di soggetti particolarmente fragili, su cui deve essere posta particolare attenzione, e per il reinserimento dei lavoratori che abbiano superato l’infezione.
In tale ultima ipotesi, il Medico, previa verifica del certificato di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per malattia, al fine di verificare l’idoneità alla mansione nonché per valutare profili specifici di rischiosità

7. Il Protocollo di regolamentazione
Il Protocollo, infine, conferma la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Tuttavia, viene precisato che, laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e dei rappresentanti delle parti sociali. Peraltro, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, a iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Al fine della completezza delle informazioni si ricorda che al Protocollo si aggiungono, con l’obiettivo di procedere ad un’armonizzazione delle misure ritenute idonee al contenimento del rischio contagio, altri due protocolli condivisi, anch’essi allegati (n. 7 e n. 8) al DPCM 26 aprile 2020:
▪ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24.4.2020;
▪ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica.

In conclusione, le linee guida e i protocolli condivisi nei vari settori lavorativi, divenuti di fatto obbligatori con il DPCM 26 aprile 2020, devono guidare le aziende nell’ambito della prosecuzione e/o della ripartenza delle attività lavorative per un consapevole e responsabile esercizio dell’impresa in ordine ai rischi di infezione da Covid-19.
Con riguardo soprattutto alle nuove aperture, previste per il 4 maggio, i datori di lavoro dovranno prontamente elaborare specifiche procedure aziendali e informative che recepiscano le disposizioni dei protocolli, finalizzate al contenimento del rischio di contagio, e, ove necessario, provvedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi.
In questa fase emergenziale sarebbe infine opportuno garantire, il più possibile, la tracciabilità (attraverso idonea documentazione) delle decisioni adottate e dei conseguenti comportamenti tenuti.

Riferimenti normativi:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
https://www.cisl.it/attachments/article/16039/Protocollo%20condiviso%2024%20aprile.pdf: integrazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL, del 23 aprile 2020;
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null: Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

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