Gli interventi sul testo da parte della riforma Cartabia
Il progetto di riforma organica della giustizia avviato dal Governo nell’ambito della riforma Cartabia ha interessato anche il Decreto Legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell’ente derivante dalla commissione di un reato.
Il riferimento normativo è al Decreto Legislativo 1° ottobre 2022, numero 150, che contiene la delega a legiferare sull’efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa, ma anche alcune disposizioni per snellire la definizione dei procedimenti giudiziari.
Le disposizioni modificate dalla riforma Cartabia
Tra le modifiche più significative in materia di responsabilità amministrativa degli enti rientrano:
- Art. 64 “Procedimento per decreto”, Decreto Legislativo n. 231/2001, nel quale è previsto che il Pubblico Ministero che ritenga di applicare la sola sanzione pecuniaria potrà richiedere al giudice per le indagini preliminari l’emissione del decreto di applicazione, indicando la misura della pena pecuniaria stessa, entro un anno dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo.
- Art. 2 del Decreto Cartabia che, apportando novità al Libro II del codice penale (Artt. 640 e 640-ter), interessa:
- Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”.
- Art. 25-octies-1 Decreto Legislativo n. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Di conseguenza, si impone l’aggiornamento, quantomeno formale, dei Modelli Organizzativi 231 adottati dai singoli enti in relazione ai testi degli articoli e delle singole fattispecie di reato.
I tempi per l’aggiornamento del Modello 231 nella Riforma Cartabia
Per l’aggiornamento formale del Modello 231, le società potranno attendere l’entrata in vigore della disciplina che avverrà il 30 dicembre 2022, come disposto dal Decreto Legge numero 162/22.
La riduzione dei tempi del processo nella Riforma Cartabia
Ulteriori riflessi sulla disciplina delineata dal Decreto Legislativo n. 231/2001 derivano anche dalla profonda innovazione nella struttura del processo a carico delle persone fisiche, introdotta con la Legge 27 settembre 2021, n. 134, che contiene la Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Riforma del processo penale).
L’obiettivo della riforma è quello di ridurre i tempi e rendere più rapido ed efficiente il procedimento penale.
Gli osservatori si domandano quali e quanto impattanti siano le ricadute della riforma sull’ente coinvolto in un processo celebrato ex D. Lgs. n. 231/2001.
Le preoccupazioni in particolare riguardano:
- la prescrizione;
- l’improcedibilità dell’azione.
Il legislatore non è intervenuto sulla normativa 231, tuttavia per il procedimento relativo agli illeciti degli enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale. Per tale ragione, la previsione del nuovo articolo 344-bis del Codice di procedura penale, intitolato Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio d’impugnazione, potrebbe incidere sulla disciplina 231.
L’introduzione di questa nuova causa d’improcedibilità ha lo scopo di ridurre i tempi di celebrazione dei giudizi d’impugnazione per le persone fisiche e, di conseguenza, di fornire concreta tutela al principio della ragionevole durata del processo e del giusto processo.
L’applicabilità della medesima disciplina anche ai procedimenti degli enti avrebbe l’effetto di rendere più accettabili e certi i tempi dei processi anche per le imprese, evitando ricadute che si potrebbero ripercuotere sulla programmazione dell’attività imprenditoriale.
Le perplessità legate alla formulazione letterale della norma, che fa riferimento al concetto di azione penale direttamente ricollegabile alla sola persona fisica e non a quella giuridica, potrebbero essere superate dalla relazione illustrativa dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione che si è così espresso: «ove il giudizio non possa essere proseguito, a causa del superamento dei termini di legge, dovrebbe cessare anche il processo a carico dell’ente».
A cura di Avv. Viviana Bellezza