Back

Domanda di separazione e divorzio consensuali in un unico atto: è possibile? Le prime pronunce della giurisprudenza di merito

La Riforma Cartabia, a norma del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ha previsto la possibilità di cumulare la domanda di separazione e divorzio nei giudizi contenziosi.

Il primo comma della norma sopra citata, così, recita: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Al contrario, il legislatore nulla ha detto circa la possibilità di proporre le due domande nel procedimento consensuale.

Sono, dunque, intervenute le prime pronunce della giurisprudenza di merito, offrendo soluzioni discordanti.

Favorevole all’estensione del cumulo il Tribunale di Milano che, con sentenza n. 3542 del 5 maggio 2023, ha stabilito: “Nel caso in cui le parti propongano cumulativamente domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo quest’ultima ancora procedibile prima che siano decorsi i sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi previsti per legge o dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorso il suddetto termine, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare”. Dello stesso avviso i Tribunali di Vercelli, Genova e Lamezia Terme.

Il richiamo, sul piano letterale, è all’art. 473 bis.51, c.p.c., secondo cui “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’art. 473 bis.47 si propone con ricorso”. Il riferimento ai “procedimenti” lascerebbe intendere l’intenzione del legislatore di ammettere il cumulo anche nel procedimento consensuale e non solo in quello contenzioso.

Sul piano teleologico, la proposizione contestuale di separazione e divorzio in un unico ricorso risponderebbe a ragioni di economia processuale, considerata l’analogia tra i due procedimenti.

La posizione contraria all’estensione del cumulo ha invece trovato conferma nella pronuncia del Tribunale di Firenze. “In applicazione del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, deve negarsi la possibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorsi di separazione consensuale e divorzio congiunto, atteso che l’art. 473  bis.51 c.p.c., relativo ai procedimenti su domanda congiunta, non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo al pari di quel che avviene all’art. 473 bis.49 c.p.c.” (cfr. sentenza n. 4458 del 15 maggio 2023). Oltre al dato letterale, tale orientamento fa leva anche sulle ragioni di economia processuale, che verrebbero vanificate nel caso del procedimento consensuale, lasciandolo pendente fin tanto che non maturano i presupposti per il divorzio.

Ebbene, “In considerazione delle incertezze interpretative emerse con riferimento all’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi, nonché della rilevanza della fattispecie sotto il profilo statistico”, il Tribunale di Treviso con ordinanza dell’1 giugno 2023, “ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto di proporre contestualmente la domanda di separazione consensuale e quella di divorzio, ossia alla possibilità di estendere alla fattispecie regolata dall’art. 473 bis.51 c.p.c. la previsione esplicitamente contemplata dall’art. 473 bis.49 c.p.c. con riferimento ai giudizi contenziosi di separazione personale”.

Si resta, dunque, in attesa della risoluzione della questione di diritto, suscettibile di porsi in numerosi giudizi e di avere un innegabile eco anche sul tema della validità dei patti in vista del divorzio.


A cura dell’Avv. Cristina Delli Rocili

LP Avvocati

Condividi articolo