Opportunità di intervento dell’Organismo di Vigilanza
La situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (comunemente noto come ‘Coronavirus’) ha determinato nel sistema nazionale una mobilitazione estrema di risorse economiche senza precedenti e non rari episodi di concentrazione del potere decisionale.
In questo contesto si impone una riflessione sui rischi attualmente gravanti sulle imprese esposte, da un lato, ai ben noti problemi di natura sanitaria e dall’altro a possibili fenomeni di criminalità.
Con riguardo al primo aspetto la necessità di fornire alle imprese una regolamentazione il più possibile uniforme ha condotto il Governo e le Parti sociali alla sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, come aggiornato il 24 aprile u.s., dal quale emergono Linee guida per supportare le aziende nell’adozione di specifici protocolli di sicurezza anti Covid-19.
Il discorso sui rischi di natura criminale potenzialmente occasionati dal Covid-19 appare, invece, argomento dai contorni meno definiti.
In entrambi i casi si tratta comunque di rischi che potrebbero condurre alla commissione di fattispecie che comportano conseguenze non solo sul piano della responsabilità penale individuale ma anche a un possibile coinvolgimento dell’impresa ai sensi del Decreto 231/2001.
Molti dei reati connessi ai rischi da Covid-19 sono infatti contemplati nell’elenco dei reati presupposto che, al ricorrere di determinate condizioni, generano la responsabilità dell’ente.
Il prolungato periodo di lockdown imposto al tessuto imprenditoriale del Paese ha provocato un grave indebolimento economico (dalle PMI fino alle grandi realtà imprenditoriali) e situazioni diffuse di difficoltà finanziaria, aumentando, conseguentemente, il rischio di commistione delle imprese in fenomeni di organizzazione criminale.
Soprattutto per le imprese meno solide sotto il profilo patrimoniale è quanto mai attuale il rischio di infiltrazioni da parte di organizzazioni che, attraverso il loro radicamento sul territorio, il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione ovvero l’ampia disponibilità di capitali illeciti, possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie o per rilevare o intercettare imprese in crisi con finalità di riciclaggio.
Tra gli indici sintomatici di tali fenomeni potrebbero assumere centralità, ad esempio, le informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie, i trasferimenti anomali di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute ovvero la smobilitazione di beni aziendali a condizioni fuori mercato.
Lo stato di crisi delle imprese presta il fianco, inoltre, al rischio di una distorta allocazione delle risorse finanziarie non più destinate a tutelare situazioni dove il bisogno è effettivo; si tratta di modalità operative perpetrabili sia nella fase di accesso al credito garantito sia in quella di utilizzo delle sovvenzioni disponibili.
Potrebbero configurarsi, allora, ipotesi di reati di falso nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni ai danni dello Stato ovvero, con specifico riguardo alla fase operativa della gestione del credito, ipotesi di malversazione a danno dello Stato ovvero attività distrattive eventualmente legate alla commissione di reati societari e fallimentari.
Vi è poi un rischio, non trascurabile, di verificazione di ipotesi corruttive specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture dei DPI nonché dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca e quindi in tutte quelle situazioni di urgenza connesse con le attività di gestione dell’emergenza sanitaria in corso .
A ben vedere tali aspetti non riguardano soltanto la Sanità Pubblica e i rischi di distorsione dei processi decisionali e di spesa ma in una situazione di emergenza come quella attuale sono molto più elevati anche nel contesto aziendale.
La crisi economico-finanziaria potrebbe infatti condurre le imprese maggiormente in difficoltà verso scelte poco ponderate tese, ad esempio, al recupero della situazione patrimoniale antecedente al Covid-19 anche attraverso il risparmio sui costi.
La gestione e la distribuzione di materiali e dispositivi di protezione, inoltre, se in tempi normali non avrebbe rappresentato un ambito a rischio corruzione, oggi, diviene invece un profilo particolarmente attenzionato per la prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.
D’altronde, la rilevanza, non solo commerciale, di DPI come mascherine, guanti e gel disinfettanti, è aumentata incredibilmente e di conseguenza si è accresciuto, ad esempio, il rischio che il personale cui i dispositivi sono rivolti abusi dell’accesso a tali beni per appropriarsene indebitamente ovvero, addirittura, per trarne profitto.
Specifici indici di comportamenti a rischio possono ricorrere, altresì, con riguardo alla commissione dei delitti truffa nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del Covid-19; tali fenomeni criminosi potrebbero essere agevolati anche dall’applicazione e dal rispetto collettivo di tutte le misure di distanziamento sociale che hanno comportato, tra il resto, il mutamento di molte attività di compravendita dai canali tradizionali a quelli telematici.
Vengono in rilievo l’offerta e la commercializzazione di prodotti quali dispositivi di protezione individuale ovvero gel igienizzanti in realtà non esistenti o, più probabilmente, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti.
In tali circostanze, attenzione particolare dovrà essere rivolta, ad esempio, ad attività svolte in tale ambito da operatori che non risultano avere precedente esperienza nel settore ovvero a situazioni di carente documentazione o scarna informazione fornita al cliente.
In conclusione, a fronte della costante e sempre più attuale esigenza di liquidità per le imprese, è doveroso considerare l’ulteriore rischio della diffusione di documenti contabili non perfettamente corrispondenti alle previsioni legislative ovvero dell’effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate e dell’uso di documenti falsi allo scopo di ottenere, ad esempio, finanziamenti garantiti dalle Istituzioni.
Questi sono solo alcuni esempi ma il panorama dei potenziali rischi da Covid-19 per le imprese è assai vasto e il rischio di coinvolgimento nei profili di responsabilità penale diventa allora quantomai attuale e concreto.
Negli enti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231/2001 assume un ruolo centrale l’Organismo di Vigilanza al quale è affidato il compito di vigilare sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento del modello, curandone il relativo aggiornamento.
Nel contesto attuale è quindi opportuno per le imprese, se non addirittura doveroso, adottare in condivisione con l’OdV, specifiche misure, soprattutto a carattere informativo, volte al costante monitoraggio della realtà aziendale e di tutti gli aspetti rilevanti per la prevenzione del rischio contagio da Covid-19.