L’emergenza Coronavirus negli organi collegiali pubblici
L’emergenza Coronavirus impone di esaminare le modalità con cui gli enti locali possono organizzare lo svolgimento dei lavori degli organi collegiali al fine di garantirne la regolare operatività nel rispetto delle disposizioni volte a contrastare la pandemia COVID-19.
La norma
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, detto “Cura Italia”, in considerazione della «straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale», ha introdotto un complesso di norme che riguardano numerosi ambiti del nostro ordinamento giuridico.
I consigli comunali
L’art. 73 in particolare ha fornito alcune indicazioni relative all’organizzazione e al funzionamento degli organi collegiali pubblici, tra cui i consigli comunali, attraverso l’utilizzo delle modalità alternative rispetto a quelle ordinarie.
I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane, così come le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.
Questi criteri devono essere fissati dal presidente del consiglio o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di
- identificare con certezza i partecipanti,
- sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
- vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- venga adeguata la pubblicità delle sedute, se prevista, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
I requisiti minimi che gli strumenti telematici utilizzati per i processi deliberativi collegiali devono obbligatoriamente osservare sono:
la possibilità di identificare con certezza i partecipanti alla seduta;
la sicurezza circa la regolarità dello svolgimento delle sedute, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.
In attesa di ulteriori precisazioni tecniche, normative e regolamentari, è quindi chiaro che gli enti godono della più ampia libertà di adottare soluzioni telematiche attualmente in loro possesso.
Possono altrimenti ricorrere a strumenti diffusi sul mercato in grado di soddisfare le esigenze dell’ente, da un lato, di garantire la continuità amministrativa e l’operatività degli uffici e l’accesso ai servizi essenziali e, dall’altro lato, di gestire l’emergenza in maniera coordinata.
L’occasione dell’emergenza può incentivare gli enti a modificare i propri statuti e regolamenti anche nell’ottica di consolidare le modalità alternative di svolgimento dei processi deliberativi e decisionali, a prescindere dalla situazione di straordinaria necessità e urgenza nella quale, oggi, sono state auspicate dall’esecutivo.