Le novità normative in ambito civile
Riforma processo civile: Le novità in ambito di famiglia
a cura dell’Avv. Cristina Delli Rocili
La modifica del Processo civile, è stata adottata con la Legge 26 novembre 2021 n. 206 di «Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»”.
Per gli interventi, con particolare attenzione al diritto di famiglia, è prevista una adozione scaglionata in tre diverse fasi:
- 22 giugno 2022, entrata in vigore delle norme immediatamente precettive;
- 24 dicembre 2022, previsione di un unico rito per le famiglie;
- 24 dicembre 2024, istituzione del Tribunale Unico per le Persone, i Minorenni e le Famiglie.
La prima fase si è dunque conclusa e hanno già trovato immediata applicazione, per i procedimenti di nuova introduzione, alcune significative novità:
- Allontanamento d’urgenza del minore
(nuova formulazione dell’articolo 403 del codice civile “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”, (articolo 1, comma 27, Legge 206/2021); - nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale ordinario e dei minorenni
(modifica dell’articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, articolo 1, comma 28, Legge 206/2021); - nomina del curatore speciale del minore e previsione dei casi in cui la figura debba essere nominata a pena di nullità degli atti del procedimento, per garantire adeguata tutela al minorenne (articolo 1, commi 3 e 30, Legge 206/2021);
- estensione dell’ambito di operatività della negoziazione assistita in materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (articolo 1, comma 35, Legge 206/2021);
- specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare, redazione albo Consulenti Tecnici d’Ufficio specializzati e obblighi di formazione (articolo 1, comma 34, Legge 206/2001);
- risarcimento danni a carico di uno dei genitori per violazione degli accordi
(nuova formulazione dell’articolo 709 ter del codice di procedura civile, articolo 1, comma 33, Legge 206/21).
Nella seconda fase, in scadenza il prossimo dicembre, il Governo è delegato ad adottare provvedimenti per la realizzazione di un nuovo e unico rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, che attualmente rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni.
Sono esclusi da questa riforma i procedimenti di adottabilità e immigrazione, che restano di competenza delle apposite Sezioni specializzate del Tribunale.
Le nuove disposizioni saranno introdotte in un apposito titolo del Codice di Procedura civile (il IV-bis del libro II “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia”.
Il nuovo rito si applicherà anche ad altre azioni, quali:
- le azioni di status
- i procedimenti di separazione, divorzio e scioglimento dell’unione civile
- i procedimenti relativi alle amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione
- i procedimenti de potestate.
Nella terza fase poi, verrà istituito il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie, che diventerà l’unico organo giurisdizionale, innanzi al quale andranno proposti e verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare.
L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà così in sezione distrettuale e si occuperà soltanto di adozioni, procedimenti penali, materia di protezione internazionale e cittadinanza, nonché del riesame di tutti i provvedimenti, sia definitivi sia provvisori con contenuto decisorio, emessi dalle sezioni circondariali e che riguardano i minori d’età.