Il contributo dell’avv. Alessia Perla pubblicato sulla rivista de La Dike Giuridica, dal titolo:
“Recidiva reiterata e aggravata: gli effetti sul computo del termine di prescrizione del limite ex art. 99, comma sesto, c.p.“.
L’art. 99 c.p. traccia le coordinate dell’istituto giuridico della recidiva, circostanza aggravante che ricorre nelle ipotesi in cui un soggetto, già condannato in via definitiva con sentenza passata in giudicato, commette un altro delitto non colposo.
Dal sintagma normativo, pertanto, discende che l’ambito di applicazione della recidiva è limitato ai soli delitti di natura dolosa, restandone esclusi sia i delitti colposi che le contravvenzioni.
Secondo l’orientamento dominante la recidiva è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, in conformità a quanto disposto dall’art. 70, comma 1, n. 2) e comma 3, mutuando la disciplina prevista per tali circostanze.
Infatti, ai sensi dell’art. 69, comma 4, c.p. essa partecipa al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti; non si comunica ai concorrenti nel reato; è soggetta al criterio di imputazione soggettiva ai sensi dell’art. 59, comma 2, c.p.
L’art. 99 c.p. individua “diverse forme” di recidiva, elencate nei primi quattro commi, che si distinguono per un crescente grado di gravità cui sono ri- collegati progressivi aumenti di pena, giustificati dalla più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo.
Il primo comma della richiamata disposizione disciplina la recidiva semplice che si verifica allorché un condannato in via definitiva per un delitto non colposo commette un altro delitto non colposo. In tal caso, sul piano sanzionatorio, si assiste a un aumento di pena in misura fissa di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
Il comma 2, disciplina invece la recidiva aggravata che comporta un aumento fino alla metà della pena che il giudice infliggerebbe per il reato semplice.
La recidiva specifica, infraquinquennale e vera, disciplinate rispettivamente dai numeri 1), 2) e 3) del comma 2, rappresentano estrinsecazioni della forma di recidiva ivi presa in considerazione.
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