Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, in legge 21 aprile n. 41, 2023 segna una svolta per lo sviluppo della disciplina in materia di agrivoltaico e, più in generale, delle autorizzazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.
Tra le novità più rilevanti rientra l’esenzione dal procedimento di VIA prevista dal comma 1-bis dell’articolo 47 e riguardante alcune particolari tipologie di impianti elencati nella stessa disposizione, ma solo al verificarsi di espresse condizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2024. Tra le categorie di progetti di impianti presi in considerazione dalla norma, l’impianto agrivoltaico, a seconda delle sue caratteristiche, potrebbe rientrare in una delle lettere a), b) e c) elencate al medesimo comma ove ricadenti in “aree idonee” ex art. 20 d.lgs. 199/2021 contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’esenzione potrà avere effetto anche per i progetti in corso di valutazione al momento dell’entrata in vigore della norma.
Il citato articolo 47 interviene anche sul d.lgs. n. 28/2011, riformulando il comma 9-bis dell’art. 6 e introducendo i commi 11-bis e nell’art. 47 con lo scopo di incrementare, alle condizioni indicate, le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di screening regionale, fissate ora, rispettivamente, a 20 MW e 10 MW, purché l’impianto ricada in aree idonee o nelle aree di cui all’art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021 o, al di fuori di tali casi, non siano espressamente “non idonee” ai sensi della lett. f) dell’allegato 3 al DM 10 settembre 2010.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1-bis e 11-bis dell’art. 47, d.l. n. 13/2023, la disciplina in materia continua a prevedere la procedura di “screening” regionale per gli impianti fotovoltaici (e, quindi, anche agrivoltaici) di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 10 MW e la procedura di VIA statale per gli impianti di potenza superiore a 10 MW.
Di portata dirompente è anche il comma 3 dell’art. 49 del d.l. n. 13/2023, che introduce particolari semplificazioni nell’installazione degli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, a condizione che questi si trovino al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 (previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 199/2021) e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti.
In tali casi, i predetti impianti sono considerati come “manufatti strumentali all’attività agricola” e sono liberamente installabili qualora siano rispettate le condizioni di legge in ordine ai soggetti che devono realizzarli, all’elevazione dal suolo (minimo due metri) dei pannelli solari senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili per consentire lo sviluppo delle piantagioni sottostanti, alla effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole e alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio (per i quali dovranno essere previamente adottate anche delle linee guida del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) in collaborazione con il GSE). L’efficacia di quest’ultima disposizione, tuttavia, appare legata alla necessaria individuazione delle aree idonee da parte dei decreti ministeriali, disposizione tanto attesa.
Un contributo della Dott.ssa Sophie Aceto